Art. 7.
(Istituzione del numero
di chiamata di emergenza).

      1. Per il potenziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati sessuali è istituito un apposito numero di chiamata di emergenza collegato con i presìdi di pubblica sicurezza sull'intero territorio nazionale.
      2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le modalità di istituzione del numero di chiamata di emergenza di cui al comma 1 nonché le modalità dei conseguenti interventi da parte delle autorità di pubblica sicurezza. In particolare, stabilisce che il numero sia costituito da un'unica cifra, per facilitarne l'uso in caso di emergenza.